Le figure del sistema sanitario nazionale che svolgono attività inerenti alla radioprotezione sono obbligate a conseguire crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) nel settore specifico della radioprotezione. Questo è quanto stabilito dal DL 101 del 31 luglio 2000, che prevede l’obbligatorietà dell’aggiornamento continuo delle conoscenze per i professionisti sanitari. In particolare, per quanto riguarda la radioprotezione, la normativa richiede che gli operatori sanitari che lavorano con le radiazioni ionizzanti, che siano medici, tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM), infermieri o altre figure professionali, siano in grado di applicare correttamente le buone pratiche di radioprotezione durante le attività quotidiane. Il Ministero ha specificato che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e all’aggiornamento ECM sulla radioprotezione in quanto tutti potenziali prescriventi, inclusi gli odontoiatri.
Il comma 4 dell’articolo 162 del citato Decreto Legislativo stabilisce che i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici debbano riservare almeno il 10% dei 150 crediti formativi previsti per il triennio, ad argomenti di radioprotezione e che gli specialisti in fisica medica, i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio.
Autore: Redazione
Fonti:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg