Interessanti novità in tema di bonus, obbligo formativo, sperimentazioni e partecipazione da remoto.
Il 15 aprile scorso, la Commissione nazionale per la formazione continua ha reso pubblico quanto deliberato nella seduta del 24 febbraio 2022.
Con lo scopo di promuovere la formazione in tema di vaccini e strategie vaccinali, la Commissione nazionale ha deliberato che ai professionisti sanitari che acquisiscano crediti su tali tematiche venga riconosciuto un bonus per il triennio 2023-2025 pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022, fino a un massimo di 10 crediti.
Con lo scopo di facilitare la partecipazione dei professionisti sanitari agli eventi formativi, la Commissione nazionale – ritenendo che le esigenze che giustificano lo svolgimento di eventi con connessione individuale a distanza, anche connesse alla pandemia tutt’ora in corso, prescindono dalla sussistenza dello stato di emergenza – delibera che fino al 31 dicembre 2022 gli eventi ECM erogati nella tipologia formativa Residenziale possano essere svolti in modalità RES-videoconferenza per gli utenti che si connettono individualmente.
Considerato che i soggetti iscritti negli elenchi ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (di cui all’art. 1 del D.M. del 9 agosto 2019) svolgono le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento già soggetta all’obbligo, la Commissione nazionale delibera che gli iscritti negli elenchi speciali siano sottoposti all’obbligo ECM a partire dal 1 gennaio 2023.
La Commissione nazionale, considerato il crescente numero di “professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull’attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche” ha stabilito “il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell’impegno previsto”.
“Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell’attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonché ogni documentazione volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista”.
La Commissione nazionale per la formazione ha stabilito che, a conclusione di tali attività di ricerca, saranno riconosciuti i seguenti crediti previadichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca:
• 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
•10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
•20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.
Per il riconoscimento dei crediti formativi, salvo diverse indicazioni degli Ordini di appartenenza, occorre inviare una domanda attraverso il portale COGEAPS.
Clicca qui per leggere la delibera completa e visionare la “domanda di riconoscimento dei crediti ECM per sperimentazioni cliniche” (Allegato l).
Autore: Redazione
Fonti:
https://ape.agenas.it/Home.aspx
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_sperimentazioni_03_2022.pdf